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Il governo ha cambiato l'export di materie prime criticheSecondo la dichiarazione sulla Gazzetta Ufficiale italiana, il governo ha cambiato le condizioni per l’export di materie prime critiche. Il rottame, anche non italiano, rientra nella categoria delle “materie prime critiche” e le sue esportazioni devono essere dichiarate.

Se il tonnellaggio di rottame supera le 250 tonnellate o il totale delle esportazioni mensili di rottame supera le 500 tonnellate, il limite si considera superato.

Tutti gli esportatori che vogliono esportare direttamente o indirettamente dall’Italia verso l’esterno dell’Unione Europea devono comunicare ai ministeri competenti con 60 giorni di anticipo tutte le informazioni relative alle transazioni, rispetto ai 20 giorni precedentemente comunicati (dall’inizio delle transazioni ). Inoltre, la data di scadenza delle suddette misure è stata prorogata di tre anni, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2026.

Qui il testo completo della gazzetta ufficiale:

((Art. 6 ter

Modifica di termini riguardanti la disciplina in materia di
approvvigionamento di materie prime critiche
1. All’articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «venti giorni prima dell’avvio
dell’operazione» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni
prima della data di esportazione»;
b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2026».))

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo dell’articolo 30 del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per
contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina), convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 2022, n. 51, come modificato dalla presente legge:
«Art. 30 (Disposizioni in tema di approvvigionamento di
materie prime critiche). – 1. Con decreto del Presidente
del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello
sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, sulla base della
rilevanza per l’interesse nazionale e del pregiudizio che
deriverebbe dall’operazione, anche in relazione alla
necessita’ di approvvigionamento di filiere produttive
strategiche, sono individuate le materie prime critiche,
per le quali le operazioni di esportazione al di fuori
dell’Unione europea sono soggette alla procedura di
notifica di cui al comma 2. I rottami ferrosi, anche non
originari dell’Italia, costituiscono materie prime critiche
e la loro esportazione e’ soggetta all’obbligo di notifica
di cui al comma 2, qualora la quantita’ di rottami ferrosi
sia superiore a 250 tonnellate, ovvero qualora la somma
della quantita’ di rottami ferrosi oggetto delle operazioni
effettuate nell’arco di ciascun mese solare sia superiore a
500 tonnellate. Con la singola operazione che nell’arco di
ciascun mese solare supera le 500 tonnellate, da notificare
entro i termini previsti dal comma 2, si da’ atto del
superamento del limite in conseguenza delle precedenti
esportazioni.
2. I soggetti che intendono esportare dal territorio
nazionale, direttamente o indirettamente, fuori dall’Unione
europea le materie prime critiche individuate ai sensi del
comma 1 o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1
hanno l’obbligo di notificare, almeno sessanta giorni prima
della data di esportazione, al Ministero dello sviluppo
economico e al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale una informativa completa
dell’operazione.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non
osservi l’obbligo di cui al comma 2 e’ soggetto a una
sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del
valore dell’operazione e comunque non inferiore a euro
30.000 per ogni singola operazione.
4. Le misure di cui al presente articolo si applicano
fino al 31 dicembre 2026.
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni provvedono alle attivita’ di
controllo previste dal presente articolo avvalendosi delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.».

Articolo completo a questo link.